Riconoscimento per benefici specifici

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Come alternativa al riconoscimento accademico (la vecchia equipollenza), procedura lunga e in alcuni casi preclusa, è possibile richiedere, per specifiche finalità, un riconoscimento finalizzato del livello di studio conseguito all’estero.
Con la Convenzione di Lisbona del 2002, infatti, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.

Cosa è il riconoscimento finalizzato
Si tratta di una comparazione tra il tipo di titolo e il livello di studio conseguito all’estero (ad es. titolo accademico, preaccademico, non accademico,  di primo, secondo o terzo  livello) e il medesimo tipo e livello di un titolo italiano richiesto a un determinato scopo e può essere utilizzata solo per alcuni fini:

  • attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi e progressione interna dei pubblici dipendenti;
  • accesso al praticantato o al tirocinio post laurea;
  • iscrizione ai centri per l’impiego;
  • reversibilità pensione al superstite che studia all’estero:
  • riscatto degli anni di laurea;
  • partecipazione a selezioni per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici (erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni);
  • attribuzione della qualifica di cooperante o volontario (legge 49 del 1987).

Per quale scopo è necessario il riconoscimento del titolo accademico preso all’estero?
È fondamentale chiedersi qual è la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di presentare qualsiasi domanda.
In esito a tale indagine, la domanda di riconoscimento, individuato il fine, si presenta direttamente all’amministrazione che lo deve valutare, la quale si rivolge al MUR per ottenere il riconoscimento effettuato dal ministero stesso o per il parere sul riconoscimento effettuato dall’amministrazione stessa.

La domanda: come procedere
L’interessato deve, quindi, presentare domanda di valutazione del proprio titolo all’amministrazione che gestisce una delle procedure sopra specificate.
Alla domanda vanno allegati determinati specifici documenti:
Vedi le istruzioni

I passi successivi alla domanda
L’amministrazione è tenuta a trasmettere al MUR la domanda corredata della relativa documentazione (articolo 3, Decreto Presidente della Repubblica 189 del 2009).
Il Ministero rilascia il provvedimento entro 90 giorni (articolo 3, Decreto Presidente della Repubblica 189 del 2009) dal momento in cui riceve la domanda e lo comunica all’interessato e all’amministrazione stessa.
In caso di valutazione di titoli di studio per partecipare a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è l'amministrazione interessata che, acquisito il parere del Ministero, emette il provvedimento di riconoscimento.  Il MUR, infatti, entro 60 giorni  (articolo 4, DPR n. 189 del 2009) dal ricevimento della domanda, rilascia il parere in base al quale l’amministrazione interessata adotta o meno il provvedimento di riconoscimento, e lo comunica al Ministero e all’interessato. Fanno eccezione alcuni procedimenti di competenza del Ministero degli Affari esteri per i quali il parere del Miur è facoltativo.
Il MUR può dover approfondire l’esame del titolo presentato o dover individuare la cosiddetta classe di laurea italiana o l’ambito della materia. In questo caso, occorre tempo aggiuntivo, dovendosi interpellare organi interni o esterni competenti sul punto specifico.

Ottenere la registrazione del contratto per la qualifica di cooperante o volontario presso il Ministero Affari esteri
Per ottenere la registrazione del contratto da parte del Ministero Affari esteri per  la qualifica di cooperante o volontario (legge 49 del 1987), è l’interessato che presenta domanda al Ministero il quale adotta il riconoscimento entro 90 giorni dal ricevimento  e lo comunica all’amministrazione interessata e al richiedente. Il medesimo provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di diniego
Qualora il provvedimento sia di diniego al riconoscimento, è possibile chiedere il riesame (articolo 5 DPR 189 del 2009) al MUR, se il riconoscimento è effettuato dal MUR o all’amministrazione procedente se il riconoscimento è effettuato dalla stessa, entro trenta giorni dalla notifica del diniego stesso, producendo nuova documentazione.

Riferimenti alle norme vigenti in Italia per il procedimento del riconoscimento non accademico per la partecipazione a concorsi pubblici:
Decreto Presidente della Repubblica (DPR)  n.189/2009 artt. 3,4 e 5.
Legge n.29/2006 art. 12.(solo per titoli accademici conseguiti nei Paesi UE, compreso UK fino al 31.12.2020)
Convenzione di Nizza tra i paesi rivieraschi del Mediterraneo.
In assenza di convenzioni bilaterali e plurilaterali tra Italia e paesi ove è conseguito il titolo, la procedura si applica in analogia a quella prevista dal DPR n.189/2009.

Uffici di supporto sullo stato del procedimento presso il MUR:
Ufficio primo , Direzione Generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione
Si segnala che le istanze munite di documentazione a supporto devono essere inviate dall'istituto previdenziale competente all'indirizzo pec [email protected].

MUR Ufficio relazioni per il pubblico e mail [email protected]