Titoli accademici esteri

Il processo di  riconoscimento
I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne  il riconoscimento. Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici.
In tal  senso,  si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti. Tali norme segnano una precisa  scansione  del processo  amministrativo da avviare e dei documenti da presentare:

  • il giudizio di  riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta  che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo (articolo 5  legge 148 del 2002  di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona  sul riconoscimento dei titoli di studio  dell’insegnamento superiore nella regione europea)
  • la dichiarazione di  riconoscimento accademico  (la vecchia  Equipollenza) è un’analisi dettagliata del percorso di studi  al cui termine l’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona  sul riconoscimento dei titoli di studio  dell’insegnamento superiore nella regione europea).

Il riconoscimento accademico (equipollenza): procedimento amministrativo
Il riconoscimento accademico (l’equipollenza)  dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante  il quale  i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le autorità accademiche competenti possono:

  • riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo. La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza;
  • riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano.
  • Ricerca completa strutture atenei

Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) : procedimento amministrativo
Il riconoscimento finalizzato (equivalenza)  dei titoli di studio esteri è contenuto in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse ), in ordine a determinate  casistiche  previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo  12 Legge 29 del 2006 (gli  ultimi  due riferimenti normativi  riguardano, il primo, la procedura di riconoscimento  di   titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, il secondo, la procedura di valutazione  della corrispondenza  di titoli  e certificazioni comunitarie acquisiti nell’ Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo  sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica).

Gestori di pubblici servizi
Anche i gestori di pubblici servizi devono rivolgersi al Ministero per le  proprie procedure ove siano previste valutazioni di titoli esteri come requisiti essenziali o accessori.

 

Richiesta di parere ex-ante circa l’ipotetica equipollenza di un titolo di dottore di ricerca estero non conseguito con il titolo di dottore di ricerca italiano per fruire di medesimi benefici economici (aspettativa con o senza assegni o congedo retribuito, ai sensi dell’art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476).

Si comunica che non risulta sussistente, in capo al Ministero dell’università e della ricerca, la competenza ex lege, riferibile all’obbligo di pronunciarsi ex ante su equipollenze tra titoli esteri di dottore di ricerca, non conseguiti, con titoli italiani, onde farne scaturire gli stessi effetti legali. Tale obbligo non risulta previsto né dalla normativa italiana né dalle vigenti normative eurounionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio e di qualifiche professionali conseguiti all’estero.

In materia di frequenze di corsi di studio esteri, compresi i corsi di dottorato di ricerca, in ogni Paese sussistono diverse forme di tutele riguardanti lo studente lavoratore, cui gli iscritti potranno fare riferimento.

Si informa, pertanto, che le relative istanze da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, ove pervenute, saranno considerate non ricevibili.

Si comunica, inoltre, che la novella dell’art. 38, co. 3.2.,* del d.lgs. n. 165/2001, entrata in vigore il 1° marzo 2022, ha tacitamente abrogato l’art. 74 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382 primo periodo di cui si riporta il testo:

“Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.

L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale”.

Per cui, il Ministero dell’università e della ricerca non provvede all’equipollenza tra titoli esteri di dottore di ricerca, ove conseguiti e titoli italiani di dottore di ricerca.

Si rinvia, ove di interesse, per il personale scolastico, a quanto disposto dall’art. 453 “incarichi e borse di studio” del D.Lvo  n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

*3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego