Titoli accademici esteri

Il processo di  riconoscimento
I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne  il riconoscimento. Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici.
In tal  senso,  si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti. Tali norme segnano una precisa  scansione  del processo  amministrativo da avviare e dei documenti da presentare:

  • il giudizio di  riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta  che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo (articolo 5  legge 148 del 2002  di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona  sul riconoscimento dei titoli di studio  dell’insegnamento superiore nella regione europea)
  • la dichiarazione di  riconoscimento accademico  (la vecchia  Equipollenza) è un’analisi dettagliata del percorso di studi  al cui termine l’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona  sul riconoscimento dei titoli di studio  dell’insegnamento superiore nella regione europea).

Il riconoscimento accademico (equipollenza): procedimento amministrativo
Il riconoscimento accademico (l’equipollenza)  dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante  il quale  i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le autorità accademiche competenti possono:

  • riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo. La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza;
  • riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano.
  • Ricerca completa strutture atenei

Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) : procedimento amministrativo
Il riconoscimento finalizzato (equivalenza)  dei titoli di studio esteri è contenuto in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse ), in ordine a determinate  casistiche  previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo  12 Legge 29 del 2006 (gli  ultimi  due riferimenti normativi  riguardano, il primo, la procedura di riconoscimento  di   titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, il secondo, la procedura di valutazione  della corrispondenza  di titoli  e certificazioni comunitarie acquisiti nell’ Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo  sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica).

Gestori di pubblici servizi
Anche i gestori di pubblici servizi devono rivolgersi al Ministero per le  proprie procedure ove siano previste valutazioni di titoli esteri come requisiti essenziali o accessori.