Ricerca industriale
Con il Decreto Ministeriale 593 del 26 luglio 2016 (emanato in seguito a un profondo processo di rivisitazione dell’impianto normativo per il finanziamento dei progetti di ricerca avviato dal Decreto legislativo 83 del 2012) il MUR ha stabilito nuove procedure per regolare l’utilizzo e la gestione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).
Si tratta del sostegno alle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano, nonché di ricerca fondamentale, inserite in accordi e programmi europei e internazionali.
Per l’effetto, la previgente disciplina (Decreto legislativo 297 del 27 luglio 1999), regolamentata per oltre un decennio dal Decreto ministeriale 593 dell’8 agosto 2000 e, successivamente, dal Decreto ministeriale 115 del 2013, interessa attualmente la sola gestione dei progetti di ricerca presentati prima di tale momento e per i quali risulti pendente l’attività istruttoria e/o collegata all’erogazione delle agevolazioni concesse.
Linee di intervento
Le linee di intervento nelle quali si articola il FIRST sono quattro. Esse rientrano, accorpandole, nel novero di quelle individuate dal comma 4 dell’articolo 60 del richiamato Decreto legislativo 83 del 2012, e sono attuate secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale, rimandando alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi le specifiche regole di attuazione.
Particolare rilievo è riservato, tra le altre, alle iniziative dirette a finanziare i progetti di ricerca internazionali, a sostenere le azioni di Social Innovation, di Spin off per attività di ricerca, nonché ai progetti di ricerca e sviluppo nati per fronteggiare le grandi sfide riferite a settori strategici per il paese e con rilevanti impatti socio-economici a carico dello Stato. Per tali ultime attività il Ministero procederà ad acquisire servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali.
Agevolazioni e ammissibilità
Le agevolazioni, che prevedono i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito d’imposta, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali e i voucher individuali di innovazione, sono riservate ad imprese, università, enti e organismi di ricerca e a qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
Non rientrano nell’ambito dell’ammissibilità i soggetti morosi verso il Ministero o in stato d’insolvenza, e quelli che non hanno restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea o che, comunque, si trovino nelle condizioni di impresa in difficoltà.
Aspetti innovativi
Rispetto al passato, questo Decreto semplifica le modalità di selezione dei progetti e velocizza le varie fasi di avanzamento legate alla gestione dei rapporti istruttori e degli aspetti rendicontativi i cui punti salienti possono essere così sintetizzati:
- Presentazione della domanda: in modalità telematica, prevede la contestuale sottomissione del progetto di ricerca, del capitolato tecnico nonché dello schema di disciplinare, ovvero altro atto previsto dal bando di riferimento, sottoscritto per preventiva accettazione dei patti che regoleranno l’eventuale concessione delle agevolazioni. È definita la regolazione dei rapporti istruttori nel caso di presentazione della domanda da parte di più soggetti congiuntamente.
- Elezione dei progetti: all’esito positivo delle valutazioni affidate agli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari, avviene con l’emanazione del decreto di concessione, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico e il disciplinare che, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, deve essere formalmente accettato dai proponenti.
- Rendicontazione contabile: prevista esclusivamente in modalità telematica, è rilasciata dai beneficiari entro trenta giorni dall’effettuazione di ogni singola spesa progettuale e la relativa validazione da parte degli esperti avverrà entro i successivi 30, con successiva erogazione entro apposite finestre quadrimestrali disposte dal Ministero.