Normativa Istituto Italiano di Studi Germanici

Legge 3 febbraio 2006, n. 27

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006

Art. 1-quinquies.

Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici

1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamentodel personale dell'IISG sulla base dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell'ente; il collegio dei revisori, con il compito del controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:

a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;
b) l'articolo 16 in materia di piani di attività;
c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale;
g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.

4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato «Villa Sciarra Wurts».

5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.