Richiesta di riconoscimento accademico di diplomi, certificati o altri attestato relativi a studi o corsi

Ultimo Aggiornamento 2 dicembre 2020

 

Richiesta di riconoscimento accademico di diplomi, certificati o altri attestato relativi a studi o corsi

Le Università hanno competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio esteri, per le seguenti finalità:

  • accesso all'istruzione superiore;
  • proseguimento degli studi universitari;
  • conseguimento dei titoli universitari italiani.

Le Università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia (Convenzione  di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata In Italia con Legge n. 148/2002).
Per leggere la Convenzione  vai al seguente link
Per finalità diverse da quelle sopra elencate (es. partecipazione a concorsi pubblici o accesso a professioni regolamentate) la richiesta deve essere presentata ad altre amministrazioni dello Stato. Per maggiori informazioni consulta il sito del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, il centro ENIC-NARIC italiano). Il riconoscimento totale di un titolo di studio estero è finalizzato al rilascio di un titolo universitario italiano. Questa procedura un tempo era identificata di equipollenza, ma nella Legge n. 148/2002 (inserire collegamento ipertestuale) questo termine non è più utilizzato. Essa consiste in un riconoscimento analitico di un titolo di studio conseguito all’estero, i cui contenuti devono corrispondere in modo dettagliato e completo al titolo di studio italiano per il quale viene chiesta l’equivalenza.
Per leggere la legge di ratifica della Convenzione di Lisbona vai al seguente link
Per poter chiedere il riconoscimento totale devi essere in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero:

  • rilasciato da un'università o da un'altra istituzione di livello universitario appartenente al sistema di istruzione ufficiale del Paese di riferimento;
  • conclusivo del primo o del secondo ciclo (Bachelor o Master) che consente l'ammissione agli studi del ciclo successivo nel sistema di riferimento.

Devi inoltre:

  • trovare nell’offerta formativa dell’Università prescelta, nell’anno accademico in cui presenti la domanda di riconoscimento, un titolo di studio che corrisponda per natura, livello e contenuti al titolo che possiedi e per il quale chiedi il riconoscimento. Il riconoscimento non può essere chiesto per corsi di studio non ancora attivati fino all’ultimo anno di corso;
  • possedere una conoscenza della lingua in cui è erogato il corso di studio all’Università  prescelta (italiano o inglese) almeno di livello B2 o altro livello indicato dall’Università prescelta.

Attenzione:
il controllo degli uffici si estende anche al titolo di studio immediatamente precedente a quello per cui chiedi il riconoscimento: il diploma di scuola secondaria se chiedi il riconoscimento per una Laurea o Laurea Magistrale a ciclo unico; la Laurea se chiedi il riconoscimento per una Laurea Magistrale;
per i corsi di studio a numero programmato nazionale, devi contattare la Segreteria Studenti della  Università prescelta  per avere informazioni, prima di presentare la domanda di riconoscimento.


Come viene valutata la domanda.
In ogni Università, vi è l’organo competente in materia di riconoscimento dei titoli di studio esteri.
In presenza di Accordi bilaterali che stabiliscono l'equipollenza tra titoli (es. Italia/Austria), effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, l’organo delibera l'equipollenza a cui fa seguito il rilascio del titolo di studio italiano corrispondente. In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, la richiesta di riconoscimento può concludersi con:

  • il riconoscimento totale del titolo e rilascio del titolo italiano corrispondente;
  • il diniego del riconoscimento, se vengono riscontrate lacune. In questo caso puoi valutare di immatricolarti al corso di studio di interesse secondo le regolari procedure (superando quindi le selezioni per l’ammissione previste) e presentare la domanda di abbreviazione di corso.

Il procedimento di riconoscimento si conclude in 90 giorni dal ricevimento della domanda + 30 giorni per integrazione di tutti i documenti richiesti.
I mezzi di autenticazione, identificazione e firma accettati per la procedura, così come il tipo e il formato della prova documentale, i costi previsti e le modalità di pagamento on line, nonché le lingue supplementari in cui può essere espletata la procedura vengono indicati dai singoli Istituti e Università italiane nel loro sito web.
Altre informazioni circa a quale ufficio presentare la domanda, quando inviarla e che documenti allegare, oltre i costi previsti, sono disponibili sui siti web delle singole Università/Politecnici.


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MEZZI DI RICORSO E IMPUGNAZIONI
Avverso il silenzio o il diniego è possibile presentare ricorso ai Tribunali amministrativi regionali  nei 60 giorni dalla notifica del provvedimento finale  o al Capo dello Stato nei centoventi  giorni dalla notifica del provvedimento finale.
(per conoscere l’ordinamento dei Tribunali amministrativi regionali vai al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it/).
(per conoscere il sistema del ricorso al Capo dello Stato vai al seguente link: http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-ricorsicapostato/9362). 
Avverso il silenzio o il diniego è possibile anche presentare un’istanza al Ministero dell’università e ricerca per il riesame nei 120 giorni dalla notifica del provvedimento finale.
(art. 48 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999).
Per leggere l’art. 48 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31 agosto 1999 vai al seguente link:
https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr_394_1999.pdf

 

Riconoscimenti di competenza di altre autorità.
Riconoscimento accademico di un titolo estero di formazione superiore  di natura artistica, musicale e coreutica rilasciato da un’università, politecnico, Scuola superiore, Istituti superiori, Accademie.

Per informazioni si rinvia ai seguenti  link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze
https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-dei-titoli-di-studio-esteri
Riconoscimento accademico di un titolo estero di formazione superiore rilasciato da Istituzioni religiose.

 

Per informazioni si rinvia al seguente link:
 https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-pontifici
Riconoscimento accademico di un dottorato di ricerca estero
Per informazioni si rinvia al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-dei-titoli-di-studio-esteri

 

Per saperne di più:
Titoli accademici esteri 
https://www.miur.gov.it/titoli-accademici-esteri
Riconoscimento accademico (equipollenza) 
https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-accademico-equipollenza-

 

 

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