Normativa ANTON DOHRN

Normativa della Stazione zoologica  ANTON DOHRN

 

  • Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.128
  • Legge 20 novembre 1982, n. 886 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1982, n. 333.

Riordinamento della stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.

1. La stazione zoologica di Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 21 ottobre 1923, è istituto scientifico speciale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La stazione zoologica ha per fine la ricerca scientifica nel campo della biologia marina; favorisce ricerche attinenti ai problemi del territorio d'intesa con enti locali e nazionali preposti alla salvaguardia dell'ambiente e partecipa ad iniziative nazionali ed internazionali volte alla soluzione dei problemi connessi alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente marino.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica delibera il nuovo statuto dell'ente, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Entro lo stesso termine di sei mesi il consiglio di amministrazione delibera altresì il regolamento dei servizi ed il regolamento del personale, che devono essere approvati con le modalità previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (2).

3. La stazione zoologica di Napoli accede ai finanziamenti di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.