Riconoscimenti titoli esteri AFAM

Il riconoscimento è un’attestazione formale  mediante la quale l’autorità competente compie una valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispondenza di livello e dichiarando di riconoscerlo per determinati fini (prosecuzione degli studi o accesso ai pubblici concorsi). Gli effetti giuridici del riconoscimento sono diversi rispetto all’equipollenza in quanto riferiti ai soli fini della richiesta.
Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Gli interessati devono inviare la domanda al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – per via telematica allegando quanto segue:

  • fotocopia autentica del titolo di studio estero
  • fotocopia autentica del titolo di studio estero, tradotto e legalizzato
  • certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove è stato conseguito il titolo di  studio e tradotto
  • Dichiarazione di valore in loco
  • autocertificazione della cittadinanza degli Stati membri dell’Unione europea
  • fotocopia del documento di identità
  • fotocopia del diploma di scuola secondaria superiore
  • fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Gli interessati dovranno, altresì, inviare la domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 corredata dei seguenti documenti:

  • fotocopia del documento di identità
  • fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.