Riconoscimento per accesso ai pubblici concorsi

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L’equivalenza di un titolo di studio estero permette di partecipare a un concorso senza
che venga rilasciato un titolo italiano o senza seguire la procedura per ottenere il riconoscimento accademico.
I cittadini UE e non UE possono, infatti, partecipare ai concorsi italiani a condizione che presentino una dichiarazione di equivalenza del titolo conseguito all’estero.

Il giudizio di equivalenza
L’equivalenza è, quindi, un giudizio che accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano ed è emessa per consentire, ai cittadini UE e non, la partecipazione a un concorso pubblico cui segua l’istaurazione di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Procedure escluse
Sono esclusi da questa procedura, i procedimenti di selezione delle pubbliche amministrazioni diversi dal pubblico concorso per l’assunzione.

Quando avviene il rilascio
Il riconoscimento così operato ha valore solo per l’accesso al concorso a cui si vuole partecipare e viene rilasciato quando effettivamente serve, cioè, in linea di massima,  al momento del superamento delle prove scritte di cui l’interessato deve dare immediata comunicazione al Ministero per concludere il procedimento pendente. Oppure al momento indicato nel bando di concorso.

Chi emette il provvedimento
Si ricorda che il MUR NON emette il provvedimento di equivalenza ma rende un parere obbligatorio alla Presidenza del Consiglio, in base al quale la medesima adotta il provvedimento di equivalenza. Il termine per concludere il procedimento è fissato in 150 giorni ma si sospende se occorra integrare la documentazione finchè questa non sia trasmessa al MUR.
Il MUR può dover approfondire l’esame del titolo presentato o dover individuare la cosiddetta classe di laurea italiana o l’ambito della materia. In questo caso, occorre tempo aggiuntivo, dovendosi interpellare organi interni o esterni competenti sul punto specifico.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 144 del 16 luglio 2010

La domanda
La domanda va presentata su apposito modulo, allegando i documenti richiesti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento) e, contestualmente, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
Vedi le istruzioni

Riferimenti alle norme vigenti in Italia per il procedimento del riconoscimento non accademico per la  partecipazione a concorsi pubblici:

  • articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego).
  • Decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999 articolo 48

 

Per informazioni: [email protected]