URP

L’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico è previsto dalla Legge n. 150 del 7 giugno 2000 «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni», che ne definisce compiti e attività. Il suo scopo è favorire il contatto diretto tra cittadini e Amministrazione e una comunicazione semplificata tra utenti e uffici competenti, garantendo l'esercizio del diritto d'informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino nello spirito della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

L’URP fornisce informazioni sulla struttura, sugli uffici e sui procedimenti di competenza del Ministero. Svolge una funzione di raccordo e tramite con gli uffici competenti per agevolare le seguenti richieste di accessi amministrativi previste dalla normativa vigente:

Accesso documentale (disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 ss.mm.ii.) può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Accesso civico semplice  (introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Accesso civico generalizzato - FOIA Freedom of Information Act  (introdotto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis dello stesso decreto legislativo.

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», responsabile del procedimento di accesso agli atti è il dirigente, il funzionario o altro dipendente dell’Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Moduli e procedure di presentazione della richieste

CONTATTI
Sede: Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
Posta elettronica ordinaria: [email protected]

I dati e le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica inviati dell’URP saranno trattati come descritto nell’Informativa Privacy
Per garantirne la leggibilità, le richieste dovranno essere inviate attraverso la propria casella di posta elettronica ordinaria

Coordinamento URP a cura dell’Ufficio IV -  Coordinamento e pianificazione delle attività di comunicazione della Direzione Generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione