Titoli confessionali

Si illustrano, di seguito, la normativa di riferimento e i tratti caratterizzanti dell’iter procedimentale volto al riconoscimento dei titoli di studio confessionali.

TITOLI PONTIFICI

Normativa

Tra i titoli confessionali di cui più spesso viene richiesto il riconoscimento vanno annoverati i titoli pontifici, disciplinati dal d.P.R. n. 175/1994, che prevede la riconoscibilità dei titoli di Baccalaureato e Licenza in Teologia e Sacra Scrittura tramite decreto del Ministro competente.

Integra la normativa appena richiamata il d.P.R. n. 63/2019, che ha previsto la riconoscibilità, con decreto del Ministro dell’allora MIUR, dei titoli di Baccalaureato e Licenza in Scienze religiose, Spiritualità, Missiologia, Liturgia e Diritto Canonico rilasciati dalle istituzioni appartenenti al sistema formativo della Santa Sede in Italia, rispettivamente come laurea e laurea magistrale.

Il riconoscimento può avvenire nei casi in cui siano accertati almeno 180 crediti formativi nel caso di riconoscimento nella laurea e almeno 120 crediti formativi nel caso si aspiri alla laurea magistrale, così come previsto dal d.m. 270/2004, articolo 7, commi 1 e 2.

Magisteri, lauree e lauree magistrali

Nel 2008 l’ex Congregazione per l’Educazione Cattolica, ora denominata Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha emanato l’Istruzione sugli istituti Superiori di Scienze Religiose (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20080628_istruzione_it.html), che prevede che i titoli in Scienze Religiose siano il Baccalaureato (primo ciclo, 180 crediti formativi/ECTS, con durata generalmente di 3 anni) e la Licenza (secondo ciclo, 120 crediti formativi/ECTS, con durata generalmente di 2 anni).

Con queste istruzioni sono stati aboliti i percorsi non-accademici, ma professionalizzanti, di Diploma e Magistero in Scienze Religiose.

Affinché un titolo di Magistero in scienze religiose possa corrispondere ad un Baccalaureato, dal 2008, è necessario che gli studenti completino un ulteriore percorso di studi di circa 90-120 crediti formativi da determinare caso per caso, raggiungendo comunque un percorso almeno quadriennale e che il titolo sia stato conseguito prima della citata riforma.

Per quanto concerne i titoli di Laurea e Laurea magistrale in scienze religiose[1] conseguiti presso le istituzioni vaticane dal 2022, sulle pergamene deve essere obbligatoriamente menzionato, rispettivamente, il titolo di Baccalaureato o di Licenza. In assenza di tale dicitura dovrà essere richiesto, alla Facoltà dove è stato seguito il corso (e non dall’istituto a cui è aggregato) un attestato di comparabilità con i gradi accademici attuali.

TITOLI Avventisti del 7° giorno

I titoli rilasciati dalle Istituzioni appartenenti all’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno vengono riconosciuti ai sensi della legge 22 novembre 1988, n. 516, così come modificato dall’articolo 2 della legge 8 giugno 2009, n. 67, con il quale viene stabilito che “sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall’Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore”; ulteriore fonte di disciplina è da rinvenirsi nel d.m. n. 1229 del 4 novembre 2021, che riconosce le Lauree rilasciate dall’Istituto Avventista di cultura biblica in Teologia come lauree del sistema formativo italiano e le Lauree Magistrali rilasciate dall’Istituto Avventista di cultura biblica in Teologia, indirizzi: “Pastorale della famiglia”, “Religione, diritti e società” e “Pace, religione e multiculturalità”, come lauree magistrali dell’Ordinamento universitario italiano.

TITOLI VALDESI

I titoli rilasciati dalla Facoltà valdese di Teologia sono riconosciuti sulla base del d.m. 26 marzo 2001 ed i successivi decreti di modifica del 24 maggio 2001 e del 19 dicembre 2001, che regolano il “Riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449”; da ultimo è intervenuto il d.m. 270 del 16 maggio 2007, che determina il “Riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n.449” e, in particolare, che “si intendono per lauree i titoli accademici definiti «Laurea in teologia» e «laurea in scienze bibliche e teologiche», per il cui riconoscimento sono necessari almeno 180 crediti formativi, e per laurea specialistica/magistrale il titolo accademico «laurea specialistica in teologia» per il cui riconoscimento sono necessari almeno 120 crediti formativi”.

TITOLI EBRAICI

Infine, i titoli rilasciati dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane sono riconosciuti ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane” e, in particolare, l’articolo 13 che stabilisce che la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre Scuole rabbiniche approvate dall’Unione, sono riconosciuti come lauree dalla Repubblica Italiana.

Anche le discipline normative afferenti a tali ultime confessioni religiose prevedono, come per i titoli pontifici, che il riconoscimento avvenga tramite un decreto del Ministro.

Procedura di riconoscimento

L’iter di riconoscimento dei titoli confessionali prende le mosse dal controllo preliminare svolto dagli uffici della scrivente Direzione sulle istanze consegnate dagli interessati.

A tal fine, occorre innanzitutto che i richiedenti siano in possesso della seguente documentazione, da richiedere alla Segreteria dell’Istituto dove è stato conseguito il titolo:

  • Pergamena di laurea in originale;
  • Certificato degli studi completo in originale (elenco esami, date, e i crediti degli esami sostenuti prestando attenzione a ché sia riportata la dicitura che il titolo conseguito consti di almeno 180 ECTS se è laurea triennale, o almeno 120 ECTS se laurea magistrale). Se gli studi sono stati effettuati in più ISSR, ognuno di essi rilascerà quanto di propria competenza;
  • Diploma supplement;

Quindi occorre che si rechino, muniti dei suindicati documenti, presso i seguenti uffici (nel caso di titoli afferenti all’ordinamento pontificio):

  • Congregazione per l’Educazione Cattolica;
  • Ufficio vidimazione della Segreteria di Stato della Santa Sede;
  • Ambasciata italiana presso la Santa Sede (previa prenotazione);

Infine, i documenti devono essere consegnati al MUR, con una domanda in carta semplice per la richiesta di equipollenza del titolo, che predispone le copie conformi, per cui sono necessarie le marche da bollo[2].

Le domande vengono protocollate sul registro ufficiale della Direzione e successivamente sottoposte al parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale). Ove venga rilasciato parere favorevole dal richiamato organo, si procede con la definizione del decreto a firma del Ministro.

Lo stesso iter, esclusi naturalmente i passaggi presso gli Uffici vaticani, si ripete anche per gli ulteriori titoli confessionali.

 

[1] Istruzione sugli istituti superiori di scienze religiose del 28 giugno 2008, art. 26: “I gradi accademici negli ISSR sono conferiti agli studenti dalla Facoltà di Teologia a cui il singolo Istituto è collegato. Detti gradi sono il Baccalaureato in Scienze Religiose, al termine del primo ciclo e la Licenza in Scienze Religiose, con specificazione dell'indirizzo di specializzazione, al termine del secondo ciclo” e art. 27: “I gradi accademici, nello Statuto dei singoli ISSR, possono essere espressi anche con altri nomi, tenuto conto della normativa degli studi accademici della regione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza con i gradi accademici sopra menzionati e sia salvaguardata l'uniformità tra gli ISSR dello stesso Paese”.

[2] in attesa che venga perfezionata la procedura di bollo on line, le marche devono essere apposte sui documenti cartacei.