Riconoscimento accademico (equipollenza)

Riconoscimento accademico (equipollenza)

La procedura di riconoscimento accademico valuta in modo analitico i titoli accademici esteri per verificare se corrispondono per livello, anni di studi e contenuti a un titolo italiano. La valutazione ha l’obiettivo di rilasciare un provvedimento che è analogo a un  titolo finale italiano e avente valore legale nel nostro paese.
Tale forma di riconoscimento ha solo finalità accademiche, di riconoscimento a tutti gli effetti, compresa la prosecuzione degli studi per acquisire un titolo di livello superiore (il riconoscimento a fini professionali segue una procedura diversa).
Storicamente tale procedura è identificata con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148 del 2002 non utilizza più tale termine.

Le condizioni
Il riconoscimento di un titolo accademico estero può essere richiesto a specifiche condizioni:

  • il titolo deve essere stato rilasciato all’estero da un’università o da un’altra istituzione di livello universitario o superiore che faccia parte ufficialmente del sistema educativo del paese;
  • deve essere un titolo finale di 3° ciclo riconosciuto in quel paese;
  • l’ordinamento didattico dell’ateneo individuato deve prevedere un corso di studio comparabile con quello svolto all’estero.

La domanda per  ottenere  il provvedimento di riconoscimento  di una laurea
Sia i cittadini UE sia gli extraUE possono richiedere il provvedimento di riconoscimento accademico.
Va presentata in un ateneo a scelta. Informazioni su modalità, scadenze, moduli e documentazione da allegare vanno richieste alla segreteria dell’ateneo al quale si vuole presentare la domanda e/o individuate visitando il relativo sito web.

La valutazione
Un organo accademico valuta, in autonomia e caso per caso, il contenuto degli studi e gli esami sostenuti e li confronta con il corso di laurea italiano di riferimento. Il riconoscimento non è sempre automatico: l’ateneo può richiedere, per colmare la parte di curriculum degli studi eventualmente non coperta dal titolo estero, di integrare il percorso di studi con altri esami e/o di presentare elaborati finali.

Quindi, la decisione può essere di tre tipi:

  • riconoscimento
  • non riconoscimento
  • riconoscimento a condizione che si colmino le parti mancanti eventualmente rilevate anche attraverso il superamento di prove ulteriori.

Anche altre amministrazioni provvedono al riconoscimento accademico.
La richiesta di riconoscimento di particolari tipi di titoli accademici va inviata ad altre pubbliche amministrazioni.

  • La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un dottorato di ricerca va presentata, dal 1 marzo 2022 , conformemente a quanto stabilito dalla L. 15 del 2022, ad un ateneo a scelta che rechi nella propria offerta formativa un dottorato nella materia di quello conseguito all’estero dall’interessato. Informazioni su modalità, scadenze, moduli e documentazione da allegare vanno richieste alla segreteria dell’ateneo al quale si vuole presentare la domanda e/o individuate visitando il relativo sito web.
  • La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento dei titoli di Teologia e Sacra scrittura ed altri titoli oggetto di ulteriori accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, rilasciati da istituzioni riconosciute dallo Stato pontificio, va inviata al Ministero dell’Università e della ricerca.
  • La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo artistico/musicale/coreuticova inviata, a partire dal 1 marzo 2022, alle istituzioni superiori operanti nel settore Artistico Coreutico e Musicale, così come previsto dalla L.15 del 2022. Informazioni su modalità, scadenze, moduli e documentazione da allegare vanno richieste alla segreteria dell’istituto al quale si vuole presentare la domanda e/o individuate visitando il relativo sito web.
  • La domanda per ottenere il provvedimento di riconoscimento di un titolo abilitante all’ insegnamento o di percorsi di specializzazione post laurea per determinati insegnamenti (ad es. insegnante di sostegno) va inviata al Ministero dell’Istruzione.
  • La domanda per ottenere il riconoscimento valido per tutti i concorsi pubblici, indipendentemente da uno in particolare, della qualifica professionale di ricercatore, va inviata al Ministero dell’Università e della ricerca.
  • La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali va inviata ai Ministeri competenti per materia che vigilano sulle rispettive professioni in Italia.

Altre informazioni sono presenti su Universitaly, sul sito Studiare in Italia
e sui siti dei singoli atenei.