Ricerca di base
Il Miur, con Decreto Ministeriale 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito nuove procedure per gli interventi diretti a sostenere le attività di ricerca fondamentale svolte da università ed enti pubblici di ricerca vigilati dallo stesso Ministero, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Rispetto al passato, questo Decreto semplifica le modalità di selezione e allinea le procedure alle migliori prassi internazionali, i cui punti salienti possono essere così sintetizzati.
- Fase di selezione
- il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) definisce, nel rispetto della legge 240 del 2010, i criteri di valutazione dei progetti e designa gli esperti scientifici di livello internazionale chiamati a far parte dei Comitati di selezione, equivalenti in tutto e per tutto ai "panel" dei progetti europei
- ogniComitato di selezione (nel rispetto della prassi internazionale della "peer review", richiamata dalla stessa legge 240 del 2010) individua, mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, tre esperti esterni per ogni progetto a uno di essi, detto "rapporteur", il Comitato affida il compito di redigere, sulla base dei pareri rilasciati dagli altri esperti, un Rapporto di Valutazione (Evaluation Summary Report -ESR) provvisorio, sul quale dovrà essere acquisito il consenso degli altri due esperti
- acquisito il consenso, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo in caso di mancato raggiungimento del consenso, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto del parere iniziale dei tre esperti e delle osservazioni formulate sull'ESR provvisorio, spetta al Comitato di selezione
- al termine di tutte le valutazioni, il Comitato di selezione stila la graduatoria dei progetti, e definisce, per i progetti ammessi a finanziamento, il costo congruo e il relativo contributo, che sarà erogato dal Miur, in un’unica tranche, entro 60 giorni.
- Fase di esecuzione
- nessuna necessità di approvazione per le eventuali varianti alla articolazione economica restano invece soggette ad approvazione preventiva soltanto le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto
- garanzia di portabilità dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico
- rendicontazioni contabili effettuate soltanto al termine del progetto, entro i successivi 60 giorni, ed esclusivamente mediante apposita procedura telematica, senza alcuna necessità di produrre documentazione cartacea
- verifiche amministrativo-contabili effettuate esclusivamente al termine del progetto (legge 35 del 2012), con conseguente eventuale recupero delle somme già erogate in eccesso
- relazioni scientifiche effettuate 90 giorni dalla conclusione del progetto, e trasmesse per via telematica all'ANVUR, competente in materia di valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche.
Per approfondire