Il regime di accesso e condivisione dei benefici (ABS)

Nella Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) le risorse genetiche sono definite come “il materiale genetico dotato di valore effettivo o potenziale. Il materiale genetico è il materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine, contenente unità funzionali dell’eredità, cioè i geni”. Ogni persona fisica o giuridica che utilizzi risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate per attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle proprie dimensioni o dall'uso (commerciale o meno) cui sono destinate le risorse, è considerata un utilizzatore e deve pertanto rispettare gli obblighi di dovuta diligenza previsti dal regolamento.

Il regime di accesso e condivisione dei benefici (Access and Benefit-Sharing, ABS) - definito dalla CBD e dal Protocollo di Nagoya - prevede che:

  • Ogni Paese parte contraente ha facoltà di disciplinare l'accesso alle proprie risorse genetiche, eventualmente prevedendo il rilascio di un permesso di accesso denominato PIC (Prior Informed Consent - Consenso Informato Preventivo) e la sottoscrizione tra il paese fornitore e l'utilizzatore di un accordo di natura privatistica denominato MAT (Mutually Agreed Terms - Termini di Comune Accordo).
  • Ogni Paese parte contraente è obbligato a definire delle norme per garantire che gli utilizzatori rispettino le leggi dei paesi fornitori, adottando le misure necessarie a garantire che siano utilizzate soltanto le risorse genetiche acquisite in modo legale, responsabile e trasparente. Un elemento chiave di queste misure è la dichiarazione di dovuta diligenza.
  • Il potenziale utilizzatore è tenuto a stabilire se il materiale utilizzato rientri nell'ambito di applicazione del Protocollo di Nagoya e del relativo Regolamento (UE) n. 511/2014. Per adempiere agli obblighi previsti dal Protocollo è opportuno verificare la Clearing House ABS ed entrare in contatto con il National Focal Point e con le Autorità Nazionali Competenti, affinché indichino quali permessi, documenti e certificati siano necessari per svolgere l’attività di ricerca.
  • I documenti ottenuti nel paese fornitore (PIC, MAT, certificati di conformità internazionale, ecc.) devono essere redatti in coerenza con lo scopo scientifico e gli obiettivi del progetto. Documentazione ed obiettivi devono rimanere aggiornati e verificabili nel corso del progetto.