La valutazione della ricerca assicura anche in ambito scientifico e accademico il principio della buona amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione. Prende in esame sia il profilo strettamente scientifico sia quello socio-economico dell’attività di ricerca.
In base al principio dell’accountability (“rendere conto”), tutti i responsabili di progetto devono rendere trasparenti, a fronte delle risorse pubbliche investite, i risultati e i benefici economici e sociali che hanno raggiunto (incremento della conoscenza nel settore, innovazioni produttive, brevetti, prototipi), nonché gli effetti a medio e lungo termine previsti.
La valutazione della ricerca, che comprende un’analisi comparativa rispetto ad altre iniziative simili, è determinante per guidare le scelte di investimento pubblico nei vari settori.
Titolare dei poteri di valutazione del sistema della formazione, ai sensi della 262 286/2006) è l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
Presso il Ministero dell’Università e della Ricerca è inoltre istituito il Registro digitale di esperti scientifici indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca italiana (REPRISE).