Come specificato dal Documento di orientamento relativo all'ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya (2021/C 13/01) della Commissione europea, per l’applicabilità del Regolamento n. 511/2014 debbono essere soddisfatte contemporaneamente le condizioni riportate nell’Allegato I:
Per determinare se l’attività effettuata sulla risorsa genetica rientri nella definizione di “utilizzazione” ai sensi del Regolamento (UE) n. 511/2014, si raccomanda la consultazione del Documento di orientamento relativo all’ambito di applicazione e ai principali obblighi del regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya.
Se anche una sola delle condizioni non è soddisfatta, non è necessario presentare la dichiarazione di dovuta diligenza.