Reclutamento delle Università

Nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle Università, le procedure di reclutamento per l’accesso alla carriera universitaria, sia del personale docente che del personale tecnico amministrativo, sono gestite direttamente dagli atenei attraverso concorsi locali.
Figure della carriera universitaria. La carriera universitaria riferita alle attività di ricerca e didattica è svolta dalle seguenti figure:

  • Professore di I fascia.
  • Professore di II fascia.
  • Ricercatore a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento).
  • Assistenti universitari (ruolo ad esaurimento).
  • Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti triennali non rinnovabili al termine dei quali è possibile accedere direttamente al ruolo di Professore di II fascia, se in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, e a seguito di valutazione positiva dell’ateneo.
  • Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti della durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori due 2 anni.
  • Assegnista di ricerca. Ogni contratto individuale può avere una durata minima di un anno e massima di  tre anni. La durata complessiva dei rapporti come assegnista di ricerca del singolo soggetto non può comunque essere superiore a sei anni.

È opportuno ricordare che la durata complessiva dei rapporti come assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, intercorsi tra il medesimo soggetto anche con Istituzioni diverse, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
Accanto alle figure sopra richiamate è tutt’ora vigente la figura del Professore straordinario a tempo determinato prevista dall’articolo 1, comma 12 della Legge 230 del 2005. Si tratta di una figura di Professore con contratto di 3 anni rinnovabile per ulteriori 3 anni, finanziato da soggetti esterni per attività di ricerca, riservato a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.
Procedure concorsuali. I concorsi per l’accesso ai ruoli universitari sono organizzati direttamente dalle Università con riferimento alle seguenti procedure concorsuali.
Professori universitari di I e II fascia:

  • Procedure pubbliche aperte ai sensi dell’articolo 18, comma 1, Legge 240 del 2010.
  • Procedure riservate a coloro che sono già in servizio presso l’ateneo ai sensi dell’articolo 24, comma 6, Legge 240 del 2010. Questa procedura è valida fino all’anno 2019.
  • Procedure per la chiamata come professore di II fascia e riservate a coloro che sono titolari di contratti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240 del 2010 e sono in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5 Legge 240 del 2010.

Ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), Legge 240 del 2010:

  • Contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di Ricercatore di tipo a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), Legge 240 del 2010:

  • Contratti triennali riservati a coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca (ovvero specializzazione medica) prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

Ricercatori a tempo indeterminato:

  • Si tratta di una figura ad esaurimento per la quale sono ammessi solo concorsi per trasferimento tra sedi universitarie ai sensi dell’articolo 3 della Legge 210/1998.

L’accesso alle qualifiche universitarie di Professore di I e II fascia o ricercatore a tempo determinato è altresì possibile attraverso il ricorso all’Istituto della Chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 9, Legge 230/05.