A 22.000 euro di ISEE previsto l’esonero totale, fino a 30.000 quelli parziali
È stato registrato e pubblicato il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, n. 1014 con il quale – acquisito il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – sono state individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali e parziali, dal contributo omnicomprensivo annuale, a partire dell’anno accademico 2021/2022, da parte delle università e sono stati definiti i criteri di riparto dei 165 milioni aggiuntivi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) tra gli atenei stessi.
In particolare, il decreto prevede che l’esonero totale spetti agli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi i 22.000 euro e, per gli iscritti dal secondo anni in avanti, in possesso dei restanti requisiti previsti dall’art. 1, commi 255 e 256, della Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017):
- se iscritti all’università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno,
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, se hanno conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari, mentre nel aso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo se hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
Il decreto ministeriale prevede, poi, che le università incrementino l’entità dell’esonero parziale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000
euro, in possesso degli stessi restanti requisiti previsti per l’esonero totale, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione calcolata rispetto all’importo massimo del contributo: per ISEE superiori a 22.000 euro ma inferiori o uguali a 24.000 la riduzione del contributo è dell’80%, tra i 24.000 e 26.000 compresi è del 50%, tra 26.000 e 28.000 compresi la riduzione del contributo è del 25%, mentre del 10% per ISEE tra 28.000 e 30.000 euro compresi.
Ogni ateneo, poi, può disporre ulteriori interventi di esonero in modo autonomo, tenendo conto degli indirizzi e delle priorità indicate nel decreto.