Pubblicato in GU il decreto-legge del 6 agosto. Le misure in vigore dal 1° settembre
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che contiene, all’art. 1, misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università in vista dell’avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto, del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale.
Con il decreto-legge è stato ribadito il principio dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari, così come la possibilità per le università di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari con i quali garantire specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento.
Nel dettaglio, andando a integrare il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), il decreto-legge 6 agosto ha previsto che dal 1° settembre e fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre di quest’anno, tutti gli studenti universitari e quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) oltre al personale, sia docente sia tecnico-amministrativo, del sistema universitario e di quello AFAM per le attività in presenza dovranno possedere ed esibire il green pass previsto dall’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021.
La certificazione verde COVID-19 attesta o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
L’obbligo di green pass non si applica alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale.
Il mancato rispetto di questa disposizione da parte del personale universitario e AFAM verrà considerato assenza ingiustificata e, dal quinto giorno di assenza, è prevista la sospensione del rapporto di lavoro con la retribuzione o qualsiasi altro emolumento.
La verifica del rispetto di queste prescrizioni sugli studenti universitari dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà.
Rimane sempre l’obbligo di usare le mascherine per consentire lo svolgimento in presenza di attività e servizi, a meno che alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o con un certificato di guarigione in corso di validità.
Raccomandato il rispetto di almeno un metro di distanza, mentre è sempre vietato accedere nei locali universitari alle persone che hanno una temperatura superiore a 37,5°.
Resta comunque applicabile anche il comma 2 dell’art. 23 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.