Il riconoscimento è un’attestazione formale mediante la quale l’autorità competente compie una valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispondenza di livello e dichiarando di riconoscerlo per determinati fini (fra cui, per esempio, l’accesso ai pubblici concorsi). Gli effetti giuridici del riconoscimento sono diversi rispetto all’equipollenza in quanto riferiti ai soli fini della richiesta.
Nello specifico, per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di formazione superiore stranieri ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Gli interessati, una volta avuto accesso con riserva alla procedura concorsuale in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed essere risultati vincitori di tale concorso, hanno l'onere, pena la decadenza, di presentare istanza di riconoscimento all’espletamento della procedura entro quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca; i contatti sono disponibili qui (https://www.mur.gov.it/it/ministero/organizzazione/articolazione-degli-uffici-mur/DG-internazionalizzazione).
L’istanza si inoltra per via telematica, allegando quanto segue:
- copia documento d’identità (o, per richiedenti non UE presenti su territorio italiano, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo);
- documentazione comprovante la finalità per cui è richiesto il riconoscimento del titolo (il Modulo per la richiesta dell'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero a carattere accademico predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda e viene anche indicato l’ufficio competente del Ministero dell’Università e della Ricerca cui inoltrare l’istanza), insieme a copia del bando di concorso in atto, con relativa ricevuta di iscrizione;
- titolo di studio, sia in lingua originale sia tradotto, con eventuale diploma “supplement” se esistente, entrambi in copia autenticata;
- certificato analitico degli esami sostenuti, con indicazione dei crediti ECTS acquisiti (es. transcript of records/degree), sia in lingua originale sia tradotto, entrambi in copia autenticata;
- dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero (documento non richiesto per titoli conseguiti in paesi UE e SEE/EFTA, come Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), in copia autenticata.