RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DI DIPLOMI, CERTIFICATI O ALTRI ATTESTATI RELATIVI A STUDI O CORSI

Ultimo Aggiornamento 11 settembre 2026

In questa pagina, cercheremo di darti il maggior numero di notizie sull’uso del tuo titolo di studio preso nel tuo Paese e cioè cosa puoi fare per ottenere tutti i vantaggi al pari dei titoli di studio italiani.

Innanzi tutto, ti spieghiamo quanti e quali tipi di riconoscimento puoi ottenere in Italia.

Il nostro sistema di formazione superiore è offerto dalle Università degli Studi, dai Politecnici e dalle Istituzioni di formazione nell’arte, nella musica e nella danza (Accademie di Belle Arti, Conservatori di musica, Accademie di Danza e altre istituzioni con nomi affini operanti nello stesso settore, definito sinteticamente con la sigla “AFAM”).

  1. Riconoscimenti di competenza delle Università e degli istituti superiori di formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Le Università e le Istituzioni AFAM (istituzioni post-secondarie nei settori dell'arte, musica, danza, teatro e design, parificate alle università), secondo i rispettivi ordinamenti, hanno competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio esteri per le seguenti finalità:

  • accesso all’istruzione superiore;
  • proseguimento degli studi universitari a livelli superiori rispetto al titolo estero posseduto;
  • conseguimento dei titoli universitari italiani.

 

Le Università e le Istituzioni AFAM esercitano tale competenza nell’ambito della propria autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e secondo i principi della “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea”, nota anche con la dizione sintetica di Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ratificata in Italia con la legge n. 148/2002.

Definizione della procedura

Il riconoscimento accademico di un titolo estero da parte delle Università italiane è finalizzato al rilascio di un titolo italiano corrispondente o al proseguimento degli studi, secondo la valutazione dell’istituzione accademica competente.

La procedura consiste nella valutazione analitica del titolo estero, tenendo conto del livello, della durata, dei crediti, degli esami sostenuti e dei contenuti formativi, in conformità alla Convenzione di Lisbona.

Requisiti

Per poter chiedere il riconoscimento totale devi essere in possesso di un titolo accademico universitario o di altro Istituto legalmente autorizzato conseguito all’estero:

  • rilasciato da un’università o da un’altra istituzione di livello universitario appartenente al sistema di istruzione ufficiale del Paese di riferimento;
  • conclusivo del primo, del secondo ciclo o del terzo ciclo (Bachelor, Master, PHD) ed altri inquadrabili in uno dei tre cicli della formazione superiore italiana.

 Devi inoltre:

  • trovare nell’offerta formativa dell’Università o Istituzione AFAM prescelta nell’anno accademico di presentazione della domanda un titolo di studio che corrisponda per natura, livello e contenuti al titolo che possiedi;
  • possedere una conoscenza della lingua in cui è erogato il corso di studio all’Università prescelta (italiano o inglese) almeno di livello B2 o altro livello indicato dall’Università prescelta.

L’istituzione competente può richiedere anche la verifica del titolo di studio immediatamente precedente e ulteriore documentazione utile alla valutazione.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata direttamente all’Università o all’istituzione AFAM secondo le modalità indicate sul relativo sito istituzionale.

Sul sito web dell’istituzione competente sono indicati:

  • l’ufficio a cui presentare la domanda;
  • i documenti da allegare;
  • i formati ammessi;
  • gli strumenti di identificazione e autenticazione eventualmente richiesti;
  • gli eventuali costi e le modalità di pagamento;
  • le lingue in cui la procedura può essere espletata.

Tempi

Il procedimento si conclude di norma entro 90 giorni dal ricevimento della domanda completa. In caso di richiesta di integrazione documentale, il termine può essere sospeso o prorogato secondo la normativa applicabile e i regolamenti dell’istituzione competente.

Ricorsi

Avverso il silenzio o il diniego è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento finale oppure ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento finale.

Nei casi previsti dalla normativa vigente è inoltre possibile presentare istanza di riesame all’amministrazione competente.

Riconoscimenti di competenza di altre autorità

Per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di natura simile ai titoli di studio AFAM italiani, la domanda deve essere presentata direttamente alle istituzioni AFAM competenti.

Per i titoli rilasciati da istituzioni religiose si applicano le specifiche disposizioni concordatarie e gli accordi vigenti. Per i titoli pontifici o di area teologica consulta la pagina dedicata del MUR o l’istituzione competente.

Per il riconoscimento accademico di un dottorato di ricerca estero, dal 1° marzo 2022 la domanda va presentata direttamente a un’Università italiana o Istituzione AFAM che offra un corso di dottorato nella medesima area disciplinare o in area affine e che abbia gli stessi effetti legali, conferendo gli stessi diritti accademici e professionali.

Si ricorda che il titolo di dottore di ricerca (PHD) conseguito in Italia è abilitante alla professione regolamentata di ricercatore, professione da svolgersi presso le Università italiane e Centri nazionali di ricerca.

In ogni Università o Istituzione AFAM, vi è l’organo competente in materia di riconoscimento dei titoli di studio esteri.

In presenza di Accordi bilaterali tra il tuo Paese e l’Italia che stabiliscono il riconoscimento reciproco tra titoli (es. Italia/Austria), effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, l’organo universitario o AFAM delibera il riconoscimento a cui fa seguito il rilascio del provvedimento che riconosce il titolo di studio estero in riferimento al titolo italiano corrispondente, se contenuto negli accordi.

In assenza di accordi bilaterali sul mutuo riconoscimento tra titoli di studio tra il tuo Paese e l’Italia, la richiesta di riconoscimento può concludersi con:

  • il riconoscimento totale del titolo e il rilascio del titolo italiano corrispondente;
  • il diniego del riconoscimento totale, se vengono riscontrate lacune. In questo caso, puoi valutare di immatricolarti al corso di studio di interesse secondo le regolari procedure (superando quindi le selezioni per l’ammissione, se previste) e presentare la domanda di abbreviazione di corso per iscriverti ad un anno successivo al primo, se possibile in base al numero di crediti ECTS accumulati e utili per il trasferimento in Italia.

Mezzi di autenticazione, identificazione, firma accettati per la procedura

Vengono previste dai singoli Istituti AFAM e Università italiane nel loro website.

Tipo e formato prova documentale

Vengono previsti dai singoli Istituti e Università italiane nel loro website.

 

Mezzi di ricorso e impugnazioni

Avverso il silenzio o il diniego del riconoscimento è possibile presentare ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento finale o al Presidente del Consiglio di Stato nei centoventi giorni dalla notifica del provvedimento finale.

Avverso il silenzio o avverso il provvedimento di rigetto del riconoscimento è possibile presentare un’istanza di reclamo al Ministero dell’Università e Ricerca MUR per il riesame nei centoventi giorni dalla notifica del provvedimento finale che si pronuncia nei successivi venti giorni.

Costi previsti e modalità di pagamento online

Vengono previsti dai singoli Istituti AFAM e Università italiane nel loro website.

Scadenze e tempistiche stimate

Il procedimento di riconoscimento si conclude in novanta giorni dal ricevimento della domanda + trenta giorni per integrazione di tutti i documenti richiesti.

Eventuali lingue supplementari in cui può essere espletata la procedura

Vengono previste dai singoli Istituti AFAM e Università italiane nel loro website.

Altre informazioni circa a quale ufficio presentare la domanda, quando inviarla e che documenti allegare, oltre i costi previsti, sono disponibili sui website delle singole Università/Politecnici/Istituti AFAM.

  1. Riconoscimenti accademici di competenza di altre autorità

Riconoscimento accademico di alcuni titoli esteri di formazione superiore rilasciati da Istituzioni confessionali o da istituzioni dello Stato Pontificio: è competente il Ministero dell’Università e della Ricerca.

  • Per finalità diverse da quelle sopra elencate, quindi non accademiche (es. partecipazione a concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, per l’accesso a benefici previdenziali, per ottenere borse di studio, altri benefici o per l’accesso all’esercizio di professioni regolamentate) la richiesta deve essere presentata ad altre amministrazioni dello Stato (quindi, non alle Università e alle Istituzioni AFAM).
  • Riconoscimento di un titolo di studio estero per l’accesso al pubblico impiego:

è competente la Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede dopo aver chiesto un parere al Ministero dell’Università e della Ricerca.

  • Riconoscimento di un titolo di studio estero per altri fini specifici;
  • Riconoscimento di un titolo di studio estero conseguito in uno Stato terzo presentato in Italia da cittadino UE per accedere ai concorsi per il reclutamento indetti dagli organi e agenzie della UE;

è competente il Ministero dell’università e della ricerca.

  • Riconoscimento professionale di un dottorato di ricerca estero (qualifica di ricercatore)
  • Riconoscimento professionale della qualifica/diploma di pedagogo
  • Riconoscimento professionale qualifica/diploma di educatore professionale socio pedagogico
  • Riconoscimento professionale della qualifica/diploma di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior:

è competente il Ministero dell’Università e della Ricerca, trattandosi di titoli professionali regolamentati disciplinati dalle Direttive UE.

Eventuali lingue supplementari in cui può essere espletata la procedura senza bisogno di traduzione

Il Ministero dell’Università e della Ricerca accetta i documenti del titolo di studio in formato bilingue di cui una lingua sia l’inglese o in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese, rumena. In questo modo non dovrai sostenere i costi del traduttore.

Devi sapere che:

il tuo titolo di studio estero non ha valore legale in Italia e senza “riconoscimento” non può essere usato nei rapporti con le pubbliche amministrazioni italiane. Il datore di lavoro privato può anche accettare il tuo titolo di studio estero pur non essendo riconosciuto nell’ordinamento italiano.

  • Il riconoscimento “accademico” in Italia ha un ben preciso significato.

Il riconoscimento accademico, chiamato “equipollenza” (letteralmente: stesso valore) precedentemente alla Convenzione di Lisbona del 1997, è la procedura amministrativa che attribuisce, da quel momento, la piena corrispondenza tra un titolo di studio estero e uno italiano (laurea, dottorato), conferendo gli stessi diritti accademici e professionali.

Attraverso l'analisi del piano di studi, un'università italiana sancisce che il titolo di studio estero ha lo stesso valore legale, accademico e professionale del titolo di studio italiano corrispondente.

Essa avviene una volta sola e consente di utilizzare il tuo titolo di studio al pari di quello italiano, senza dover fare più nulla.

  • Il riconoscimento “finalizzato” o “funzionale” non dà valore legale al tuo titolo di studio estero ma certifica che il titolo di studio è valido solo per uno scopo preciso individuato da te. Ad es. certifica che il titolo va bene per un tipo di concorso pubblico ma non per tutti i concorsi.

Ogni volta che si cambia scopo, occorre ripetere la procedura presso l’autorità ministeriale per stabilire l’idoneità del titolo per quel nuovo scopo (ad es. per anticipare l’età pensionabile).

 

Link utili

Per informazioni sui tipi di riconoscimento e relative procedure

 

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli

 

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli

 

Sito CIMEA (ente ENIC-NARIC italiano)

www.cimea.it

 

Per una ricerca completa delle Istituzioni AFAM

 https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/afam/gli-istituti/istituti-afam-legalmente-riconosciuti

 

Per una ricerca completa delle Università

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/le-universita

 

Per una ricerca relativa agli Atenei articolata per argomenti:

https://cercauniversita.cineca.it/

 

Per informazioni sui titoli confessionali:

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-confessionali

 

Per informazioni sulla libera circolazione dei professionisti (Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici e Ambientali, Architetto junior, Pianificatore junior e Pedagogista e Educatore Professionale socio-pedagogico):

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/laureati-e-accesso-alle-professioni/libera-circolazione-dei

 

Normativa di riferimento

d.P.R. n.394/1999, art. 48 co.3 e art. 49

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394

 

Legge n.148/2002

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-11;148

 

Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 38

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art38!vig=

 

d.P.R. n. 189/2009 

Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente:2009-07-30;189!vig=

 

Decreto Legislativo n. 206/2007

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206!vig=

 

Legge n. 29 del 25 gennaio 2006 art. 12

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-25;29

 

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